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Sequestro finalizzato alla confisca nei confronti dell'ente: necessaria una motivazione rigorosa sul pericolo di dispersione

Con la sentenza n. 34440, depositata il 24 settembre 2026 (udienza del 16 settembre 2026), la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura europea (EPPO) – Ufficio di Napoli avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato il sequestro preventivo delle quote e dell'intero complesso aziendale di una S.r.l., cui era contestato l'illecito di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (reati tributari).

Il Tribunale del riesame aveva escluso entrambe le possibili qualificazioni del vincolo:

  • il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., ritenuto incompatibile con lo speciale sistema delle sanzioni interdittive previsto per gli enti (in linea con Cass., Sez. VI, n. 19717/2025);

  • il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 53 d.lgs. 231/2001, che mutua i caratteri del sequestro di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p. e richiede una rigorosa motivazione sul pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, nel caso escluso dal tempo trascorso dai fatti e dall'assenza di condotte successive sintomatiche di perdurante pericolosità.

La Corte ha ritenuto la motivazione del riesame non apparente e ha rilevato che le censure del pubblico ministero, pur formalmente dedotte come violazione di legge, investivano in realtà il merito della motivazione, non sindacabile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva spiegato perché un'alienazione immobiliare risalente al 2014 dovesse integrare il pericolo di dispersione, né aveva dimostrato di aver devoluto al riesame gli ulteriori elementi dedotti.

La decisione si colloca nel solco delle Sezioni Unite «Ellade» (n. 36959/2021), che esigono una motivazione specifica sul periculum anche per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria. Per la difesa dell'ente, il riesame resta la sede decisiva: il fattore tempo, la continuità operativa, la solidità patrimoniale e l'assenza di atti dispositivi anomali sono elementi da documentare con tempestività.

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