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Sequestro di smartphone: la restituzione del dispositivo non esclude l'interesse al riesame se è trattenuta la copia forense

Con la sentenza n. 16495 del 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Reggio Emilia aveva rigettato la richiesta di riesame avverso un decreto di perquisizione e sequestro di tre smartphone.

La Corte ha affermato tre principi di immediato rilievo operativo:

  • l'interesse al riesame persiste anche dopo la restituzione materiale dei dispositivi, se la Procura ha estratto e trattiene la copia forense integrale dei dati: oggetto del vincolo è il patrimonio informativo, non il supporto;

  • il decreto deve rispettare il principio di proporzionalità e spiegare perché l'acquisizione della totalità dei dati sia necessaria rispetto ai reati per cui si procede;

  • la perimetrazione temporale dei dati è requisito autonomo del provvedimento, da parametrare al tempo di commissione del reato ipotizzato; non può essere surrogata dal termine di trenta giorni assegnato al consulente tecnico per le operazioni di estrazione, che è un termine esecutivo e non delimita l'oggetto della ricerca.

La pronuncia consolida un orientamento ormai costante (tra le altre, Cass., Sez. VI, n. 1286/2025, sull'estensione della nullità del sequestro alla copia forense, e Sez. VI, n. 17677/2025, sulla selezione dei dati) e trova applicazione anche nelle indagini per reati tributari e doganali, nelle quali l'acquisizione di dispositivi e archivi aziendali è frequente.

Per amministratori, dipendenti e imprese è utile verificare con tempestività il contenuto del decreto (pertinenza, criteri di selezione, arco temporale) e valutare, nei termini di legge, il riesame e la richiesta di restituzione dei dati non pertinenti.

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