Il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 7 ottobre 2026, causa T-529/25, Prestige Rijwielen, ha deciso il rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'appello di Anversa in un procedimento penale promosso dalla Procura europea e in azioni civili dell'amministrazione doganale belga. Oggetto: 27 dichiarazioni, presentate tra il 2019 e il 2021, di telai, forcelle, motori e altri componenti di origine cinese, dichiarati come parti (voce 8714) e non come biciclette elettriche (sottovoce 8711 60 10), soggette dal gennaio 2019 a dazi antidumping e compensativi.
Secondo il Tribunale, la regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata impone di qualificare come biciclette elettriche presentate smontate o non montate, e quindi di classificare in un'unica voce, i componenti che:
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sono destinati, dopo l'immissione in libera pratica, a essere assemblati in una bicicletta elettrica;
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sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati;
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sono dichiarati presso il medesimo ufficio, dal medesimo dichiarante, per conto del medesimo destinatario, con dichiarazioni distinte scaglionate su più mesi;
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al momento dell'immissione in libera pratica appartengono al destinatario,
a condizione che elementi oggettivi dimostrino che essi costituiscono un insieme e comprendono tutti i componenti essenziali del prodotto finito, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Discostandosi dalle conclusioni dell'Avvocato generale del 10 giugno 2026, il Tribunale afferma che la presentazione simultanea in dogana non è condizione indispensabile, ma soltanto un indizio da valutare con le altre circostanze, e valorizza la finalità antielusiva già espressa dalla Corte di giustizia nella sentenza X e Inspecteur (C-107/22).
La sentenza, che pure riporta nel quadro normativo la nota esplicativa VII del Sistema armonizzato relativa alla regola 2 a), non ne esamina la portata né affronta il tema delle lavorazioni successive all'importazione. Secondo la nota, è «smontato o non montato» l'oggetto i cui elementi sono destinati a essere assemblati con viti, bulloni, dadi, ribaditura o saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio, a prescindere dalla complessità del metodo, e a condizione che gli elementi non subiscano alcuna lavorazione tale da completarne la fabbricazione. Le condizioni sono cumulative: se i componenti richiedono operazioni di fabbricazione (ad esempio taglio a misura, fresatura o foratura), la regola 2 a) non trova applicazione e i componenti restano classificabili come parti.
Per gli importatori di componenti, il rischio di riclassificazione, con recupero dei dazi e profili sanzionatori anche penali, si innalza, con conseguente necessità di conformare i propri presidi organizzativi attravreso un’attenta politica di compliance.
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